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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. 1425

Costituzione in ente ospedaliero dell'"Ospedale civile", con sede in Auronzo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-4-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il regio decreto 23 febbraio 1896 con il quale è stato approvato lo statuto dell'"Ospedale civile" di Auronzo (Belluno), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Belluno in data 7 novembre 1970, con il quale si attesta che l'"Ospedale civile" di Auronzo, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il verbale in data 15 giugno 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54, 57 e 65 della legge medesima;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'"Ospedale civile" di Auronzo (Belluno), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
Immobili:
Terreni: siti nel comune di Auronzo, località Ospitale, censiti in catasto terreni al foglio n. 82, mapp. 179 di a. 14,30 e al foglio n. 82, mapp. 178 di a. 18,01 per un valore di L. 13.500.000;
Fabbricato, sito in Auronzo, via Ospitale, indicato nel nuovo catasto edilizio urbano, al foglio Mu, n. 456/1/2, 457, 458, del valore di L. 124.443.000.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature sanitarie, attrezzature specifiche, vestiario, ecc. indicati negli inventari CAT 1/1, CAT 1/2, CAT 1/3, CAT 1/4 allegati al verbale citato in premessa, per un valore complessivo di L. 22.360.000.
Il medico provinciale di Belluno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 86. - GRECO