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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1287

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-10-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 376 sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di "Servizio sociale" della durata di anni tre.

Scuola di servizio sociale

Art. 377. - È istituita nell'Università di Pisa una scuola superiore di servizio sociale, ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione di assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche e tirocini professionali.
La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 378. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.
I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'università, di enti pubblici e privati interessati al funzionamento della scuola, sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie.
La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'università, quale allegato del bilancio universitario.

Art. 379. - Possono essere ammessi alla scuola tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ad una facoltà universitaria.
Nella eventualità che le domande di ammissione siano superiori alle possibilità ricettive, la scuola subordina l'iscrizione al superamento di prove attitudinali, stabilendo in tal caso il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 380. - Gli organi della scuola sono:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il direttore;
3) il comitato didattico-scientifico.
Tali organi vengono rinnovati ogni tre anni e sono riconfermabili.
4) il corpo accademico.

Art. 381. - Il consiglio di amministrazione è composto da:
Il rettore dell'Università di Pisa o suo delegato, che lo presiede;
Un professore designato dalla facoltà di scienze politiche;
Un professore designato dalla facoltà di giurisprudenza;
Un professore designato dalla facoltà di medicina;
Un membro del consiglio di amministrazione della università designato dallo stesso;
Il direttore;
Il vice-direttore;
Tre membri eletti dal comitato didattico-scientifico tra i docenti e assistenti della scuola che ne fanno parte;
Tre rappresentanti degli studenti designati dagli studenti facenti parte del Corpo accademico.
Fa altresì parte del consiglio un rappresentante di ogni ente locale che, all'atto dell'approvazione del presente statuto, partecipi al finanziamento della scuola per almeno tre milioni di lire all'anno.
Il consiglio di amministrazione può cooptare rappresentanti di altri enti pubblici e privati che contribuiscano in modo permanente al finanziamento della scuola, per almeno tre milioni di lire all'anno, per un massimo di tre posti.
Il consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.
Viene convocato dal presidente, o in mancanza dal vicepresidente, di propria iniziativa o su richiesta del direttore, o di almeno la metà dei suoi componenti, e si riunisce almeno due volte l'anno, all'inizio dell'anno accademico e alla fine delle lezioni.
Il consiglio di amministrazione ha competenza a deliberare su tutti gli affari inerenti alla organizzazione ed all'attività della scuola. Per le questioni di natura didattica-scientifica il consiglio delibera dopo aver sentito il comitato didattico-scientifico. Per le questioni disciplinari il consiglio delibera dopo aver sentito il direttore: in tal caso i rappresentanti degli studenti si allontanano.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità di veti prevale quello del Presidente; quelle che riguardano modifiche del presente statuto richiedono però la maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio e non sono efficaci senza la ratifica del senato accademico dell'Università di Pisa.
Al consiglio, e per esso al suo presidente, è affidata la rappresentanza della scuola.

Art. 382. - Il direttore viene nominato dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il comitato didattico-scientifico.
Il direttore ha la direzione amministrativa della scuola con poteri di impulso e coordinamento di tutta la attività didattica e scientifica.

Art. 383. - Il comitato didattico-scientifico è composto dai tre rappresentanti delle facoltà universitarie indicati nell'art. 5; da tre rappresentanti dei docenti della scuola; da due rappresentanti degli assistenti, forniti di diploma di assistente sociale; dal direttore o dal vice-direttore, che funge da segretario.
Al comitato didattico-scientifico compete ogni decisione attinente all'impostazione didattico-professionale della scuola e agli indirizzi dell'insegnamento e della ricerca, comprese le proposte di nomina del personale docente e assistente. I suoi pareri sono obbligatori e vincolanti.
Particolari incombenze inerenti al normale svolgimento dell'attività didattico-professionale, o a indagini e ricerche collegiali dirette a perfezionare i programmi di studio, a organizzare nuove esperienze, a coordinare seminari e tirocini, possono essere devolute ad un comitato ristretto (o equipe) formato in seno al comitato didattico-scientifico e all'occorrenza integrato da rappresentanti degli studenti.

Art. 384. - Il Corpo accademico è composto da tutti i docenti e assistenti della scuola, nonché da sei studenti, eletti dagli studenti in numero di due per ogni anno di corso.
Esso ha funzioni consultive degli altri organi della scuola, che ne possono chiedere la convocazione al direttore ogni volta che sia opportuno.

Art. 385. - I docenti e gli assistenti della scuola sono nominati dal rettore dell'Università di Pisa, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il comitato didattico-scientifico. Essi sono scelti fra i docenti e assistenti dell'Università di Pisa e fra coloro che siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto degli insegnamenti.
L'assistenza alle esercitazioni ed ai tirocini professionali è affidata a esperti la cui attività è coordinata dagli organi della scuola.

Art. 386. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni. L'anno accademico coincide con quello indicato annualmente nel calendario dell'Università di Pisa.

Art. 387. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri nominati dal direttore.
Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno avere superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.
La commissione per gli esami di diploma è composta di sette membri, scelti dal direttore, che la presiede.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta.
La tesi deve prendere in considerazione un problema teorico-pratico di servizio sociale e riferirsi ad esperienze e ricerche fatte dallo studente.

Art. 388. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Gruppo A - Insegnamenti culturali di base:
Politica sociale;
Principi teorici e metodologici; la sicurezza; il lavoro; ordinamento amministrativo dei servizi sociali;
Elementi di diritto:
persone e famiglia;
lavoro e sicurezza sociale;
Stato ed enti pubblici;
legislazione minorile (con cenni di diritto penale e procedura penale);
Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Lineamenti di economia dello sviluppo;
Sociologia:
struttura e funzioni sociali;
analisi della società italiana;
Psicologia:
psicologia generale;
psicologia sociale;
psicologia applicata;
psicologia dinamica e dello sviluppo;
Antropologia culturale;
Medicina sociale:
nozioni generali di biologia, fisiologia e patologia;
problemi dello sviluppo;
salute pubblica;
Psichiatria, psicopatologia, igiene mentale;
Statistica metodologica e sociale.

Gruppo B - Insegnamenti professionali:
Servizio sociale;
Fenomenologia etica del servizio sociale:
storia, teoria, metodi, problemi;
Tecniche del servizio sociale: a livello individuale, di gruppo, di comunità;
Organizzazione dei servizi sociali;
Metodologia della ricerca sociale applicata al servizio sociale.

Art. 389. - Per quanto non disposto dal presente statuto sarà tempestivamente redatto dal consiglio di amministrazione della scuola e approvato con decreto del rettore dell'Università di Pisa un regolamento della scuola comprendente tutte le disposizioni necessarie per il suo funzionamento.

Art. 390. - Sono annessi alla scuola due corsi di specializzazione per assistenti sociali, di durata annuale, in materia di servizio sociale scolastico e servizio sociale psichiatrico.
Tali corsi saranno diretti, rispettivamente, dal direttore dell'istituto di sociologia e dal direttore dell'istituto di psichiatria dell'Università di Pisa, e si potranno avvalere delle strutture amministrative e didattiche della scuola.
Le modalità organizzative di ciascun corso saranno specificate - per quanto non sia indicato nei due articoli seguenti - nel regolamento della scuola, di concerto con i due direttori. A questi ultimi sono devolute tutte le funzioni che in base all'art. 383 competono al comitato didattico-scientifico, in quanto compatibili.
Ai corsi di specializzazione sono ammessi - alle condizioni previste dal regolamento di cui sopra - i diplomati delle scuole di servizio sociale, ai quali, una volta superate le prove prescritte sarà conferito il diploma rispettivamente di assistente sociale scolastico e di assistente sociale psichiatrico.

Art. 391. - Gli insegnamenti del corso di specializzazione in servizio sociale scolastico vertono sulle seguenti materie:
1) Psicologia dell'età evolutiva;
2) Psicologia scolastica;
3) Psicopatologia; (*)
4) Neuropsichiatria infantile; (*)
5) Sociologia dell'educazione e della famiglia;
6) Orientamento scolastico e professionale;
7) Pedagogia;
8) Legislazione scolastica;
9) Ricerca sociale applicata;
10) Problemi dell'assistenza sociale nella scuola:
principi, metodologia, tecniche.

Art. 392. - Gli insegnamenti del corso di specializzazione in servizio sociale psichiatrico vertono sulle seguenti materie:
1) Psicopatologia;
2) Semeiotica, clinica, psicodiagnostica e terapia psichiatrica;
3) Psicologia dell'età evolutiva; (**)
4) Sociologia dell'educazione e della famiglia; (**)
5) Neuropsichiatria infantile;
6) Servizio sociale psichiatrico;
7) Igiene e profilassi mentale (scuola, lavoro, famiglia, ecc.);
8) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

Art. 393. - La tassa di immatricolazione per la scuola di servizio sociale è fissata in L. 15.000; la tassa annuale di frequenza in L. 40.000; la tassa annuale per fuori corso in L. 20.000; la tassa di diploma ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, in L. 6.000.
Per i due corsi di specializzazione della scuola, la tassa di frequenza annua è fissata in L. 50.000; la tassa di diploma in L.
6.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 13. - VALENTINI --------------- (*) Vedi corso di specializzazione per il servizio sociale psichiatrico. (**) Vedi corso di specializzazione per il servizio sociale scolastico.