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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 276

Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-11-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 236, recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria;
Ritenuto di dover provvedere a determinare le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organico
1. La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è così determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
2. L'organico della banda musicale è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva.
3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 reca: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.).
- Il testo dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), è il seguente:
«Art. 3 (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca: (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.).
- Il testo del comma 6 dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Rego1amento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.), come modificato del presente decreto:
«Art. 87 (Personale). - 1. - 2. (Abrogati).
«3. I componenti della banda musicale si dedicano esclusivamente alla preparazione musicale individuale o collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), è il seguente:
«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3-ter dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.».