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LEGGE 2 dicembre 1998, n. 423

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  11-12-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi strutturali urgenti
1. Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnicocolturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.
2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finanziari per la cui attuazione è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1998. Il programma di cui al presente comma deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore a quaranta anni.
3. Per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, e per le attività realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, reca: "Attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte". Si riporta il testo del comma 1, lettera g), dell'art. 2:
"1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a)-f) (omissis);
g) ''azienda di produzioné' azienda in cui si torovano uno o più vacche, pecore, capre o bufale destinate alla produzione di latte;".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3:
"8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Un parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali. cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica".
- legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca: "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani". Si riporta il testo dell'art. 18:
"Art. 18. - Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.
Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsioni del Ministero del tesoro e per gli anni successivi.
Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni".
- Il decreto legislativo 1997, n. 143, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". Si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari, A tal fine, esso, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioini governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.
4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Si riporta il comma 14 dell'art. 55:
"14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economicofinanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agroindustriale;
d) accelerazione delle procede di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore".