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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2145

che estende a tutte le altre requisizioni di materiali, interessanti l'Amministrazione militare; le norme del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, circa le controversie in materia di requisizione di immobili, quadrupedi e veicoli. (017U2145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1918
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  28-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione,
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693; visto il decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506; i Nostri decreti 30 ottobre 1915, n. 1570 e 26 aprile 1917, n. 699;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto coi ministri della guerra, della marina, di grazia, giustizia e culti e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le norme contenute nel Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 699, riguardante le controversie in materia di requisizioni di immobili, quadrupedi e veicoli, che si eseguiscano per ordine delle autorità del R. esercito e della R. marina sono estese, salvo il disposto dell'articolo seguente, a tutte le altre requisizioni di materiali interessanti l'Amministrazione militare, per le quali non siasi provveduto con disposizioni speciali.