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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2093

Che stabilisce l'indennità di carica pei comandanti delle zone dei fari e del segnalamento marittimo. (017U2093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1918
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-1-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento sul servizio dei fari e del segnalamento marittimo, approvato con decreto Luogotenenziale 23 luglio 1915, n. 1240;

Vista la legge in data 29 giugno 1917, n. 1025, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio 1917-918;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È assegnata ai comandanti delle zone dei fari e del segnalamento marittimo di Spezia, Livorno, Napoli, Messina, Trapani, Taranto, Venezia e Maddalena ed al capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo di Napoli l'annua indennità di carica di lire milleottanta (L. 1080) con decorrenza dal 1° luglio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Del Bono.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.