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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1153

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 346 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica per analisti di sistemi e procedure.
Scuola diretta a fini speciali di informatica per analisti di sistemi e procedure
Art. 347. - Presso l'Università di Modena per iniziativa della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico sull'istruzione superiore una scuola speciale di informatica per analisti di sistemi e procedure.
Art. 348. - La scuola si propone di:
a) preparare personale in grado di affrontare culturalmente e tecnicamente i problemi connessi con la elaborazione automatica dei dati;
b) concorrere alla riqualificazione di personale già operante nel mondo del lavoro;
c) condurre studi nel campo dell'informatica. Gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati possono avvalersi della collaborazione della scuola.
Art. 349. - sono organi della scuola:
a) il direttore;
b) il consiglio.
Art. 350. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 351. - Il consiglio della scuola è composto da:
a) il direttore;
b) gli insegnanti;
c) un rappresentante designato da ogni facoltà dell'Ateneo, fra i componenti della facoltà;
d) un rappresentante della regione;
e) due rappresentanti degli studenti della scuola.
Il consiglio della scuola si riunisce di regola una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.
Art. 352. - Su proposta del consiglio della scuola, il consiglio di facoltà fissa annualmente gli indirizzi della scuola, i criteri di selezione degli aspiranti e il numero degli studenti da ammettere ogni anno in base alla disponibilità delle strutture didattiche e alle prospettive occupazionali.
Tale numero non sarà comunque maggiore di cinquanta nuovi iscritti.
Al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari per la formulazione della sua proposta, il consiglio della scuola indice annualmente una conferenza della scuola, aperta alle componenti sociali e produttive interessate, agli enti pubblici e agli studenti.
Al termine di ogni anno accademico, il consiglio della scuola presenta alla facoltà una relazione sulla attività svolta.
Art. 353. - I docenti della scuola sono designati annualmente dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che delibera su proposta del direttore della scuola, e nominati dal rettore.
Il direttore della scuola formula la sua proposta udito il consiglio della scuola in base ai titoli scientifici e didattici presentati e sulla base di criteri elaborati dal consiglio della scuola.
Art. 354. - La scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di analista di sistemi e procedure.
I requisiti per l'ammissione sono i medesimi richiesti per l'ammissione a un qualunque corso di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 355. - Il corso comprende lezioni teoriche a livello universitario ed esercitazioni pratiche con applicazione a casi concreti. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Per il 1° anno:
istituzioni di matematica, statistica, teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici, tecniche e linguaggi di programmazione I, trattamento delle informazioni nelle ricerche sociali (semestrale), microprocessori e controllo di processi (semestrale).
Per il 2° anno:
calcolo numerico e ricerca operativa, tecniche e linguaggi di programmazione II, sistemi informativi, analisi e progettazione di sistemi, trattamento delle informazioni nelle imprese e nelle aziende di credito (semestrale), trattamento delle informazioni nella pubblica amministrazione (semestrale).
Art. 356. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni.
Art. 357. - Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno, in due sessioni, per tutte le materie prescritte.
Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami del primo anno; in caso contrario viene posto nella posizione di ripetente.
Art. 358. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma. Fa parte integrante dell'esame la discussione di una tesi scritta, elaborata dal candidato.
Art. 359. - Le tasse e le soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 esami di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
La misura del "contributo riscaldamento" sarà pari a quella stabilita per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo.
È previsto inoltre un "contributo scuola" il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà che delibererà udito il consiglio della scuola.
Art. 360. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente (escluso il "contributo riscaldamento") e da eventuali contributi dello Stato, dell'Università e di enti e organizzazioni pubblici e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982

Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 145