stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 6 agosto 1993, n. 1

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

note: Entrata in vigore della legge: 11/8/1993
nascondi
vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  11-8-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la

maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali,
istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge
costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.
4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.
5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.
6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per
l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera pro- cede alla votazione finale.
7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con
funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.


AVVERTENZA:
La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1993.