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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 663

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 91.500 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.
2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 390.600 miliardi ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 79.200 miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 389.600 miliardi ed in lire 297.500 miliardi.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.