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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987, n. 522

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili ultimati nell'anno 1986 ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  8-1-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1986 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;
Vista la deliberazione del Consiglio, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1986 è determinato in L. 930.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli Atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse del decreto:
- La legge n. 392 del 1978 reca disciplina delle locazioni di immobili urbani. Il relativo art. 22 così recita:
"Art. 22. (immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). - Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione al metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione Fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione".
- La legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) è entrata in vigore il 30 gennaio 1977.