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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521

Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1993)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-1-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.
3. Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.
4. Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valori di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, è il seguente:
"Art. 3. - All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente comma:
"Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto"".
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, è il seguente:
"Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa".