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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. 1609

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Umberto I", con sede in Tagliacozzo.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-7-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale de l'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Umberto I" di Tagliacozzo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "Umberto I", con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale da l'Aquila;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Tagliacozzo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 23 Interno, foglio numero 366.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 91. - GRECO