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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 749

Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1994
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, concernente provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace;
Visto l'art. 17, comma 1, lettere b) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di presentazione della domanda e termini
1. Le domande degli "aventi diritto" e degli "aventi causa" intese ad ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, devono essere redatte in carta semplice secondo gli schemi allegati, sotto le lettere A e B, al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.
2. La domanda, corredata della documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Detto termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.
Qualora venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.
3. Sono fatti salvi il termine previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e le particolari disposizioni emanate ai sensi della norma stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti, rispettivamente, per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale e per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 437/1991, concernente provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio".
"Art. 2. - 1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'art. 1 si applica anche alle situazioni pregresse purché gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1".