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LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2003
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  19-11-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca.
3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986 concerne: «Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione "Istituto di studi politici S. Pio V", in Roma».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, prevede «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».