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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984, n. 1204

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-7-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Dopo l'art. 143, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia plastica ed alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina tropicale, entrambe afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.