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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 358

Disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-12-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ricapitalizzazione degli istituti di credito
di diritto pubblico
1. Tenuto conto delle esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo di istituti di credito di diritto pubblico e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, i fondi di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 218 del 30 luglio 1990 per complessive lire 1.800 miliardi sono destinati al Banco di Napoli per lire 850 miliardi, al Banco di Sicilia per lire 600 miliardi e alla Banca nazionale del lavoro per lire 350 miliardi.
2. La spesa è così ripartita in ragione d'anno:
Banco di Napoli:
lire 140 miliardi nel 1990, lire 213 miliardi nel 1992, lire 237 miliardi nel 1993, lire 260 miliardi nel 1994;
Banco di Sicilia:
lire 100 miliardi nel 1990, lire 151 miliardi nel 1992, lire 167 miliardi nel 1993, lire 182 miliardi nel 1994;
Banca nazionale del lavoro:
lire 57 miliardi nel 1990, lire 88 miliardi nel 1992, lire 98 miliardi nel 1993, lire 107 miliardi nel 1994.
3. A fronte dei versamenti devono essere costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge n. 218 del 30 luglio 1990 da utilizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 218 del 30 luglio 1990.
4. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI