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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 148

Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (09G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/11/2009
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.»;
b) all'articolo 1, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;»;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Divieto di immissione sul mercato) - 1. È vietata l'immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c).»;
d) all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»;
e) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;
f) all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità.»;
g) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;
h) all'articolo 6, comma 1, nell'alinea le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
i) all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), le parole: «apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
m) all'articolo 10, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «carni o prodotti ottenuti da animali» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
n) all'articolo 15, comma 3, le parole: «previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
l'allegato A della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi.
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.».
- Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
La direttiva 2003/74/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 2003, n. L 262.
- L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:
«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1 (Campo d'applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:
a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;
c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
3. Si intende, inoltre per:
a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;
d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nella vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;
g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è vietata;
i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è vietata;
l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
m) autorità competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4 (Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari). - 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 3, è consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:
a) testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;
b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze (β)-agoniste a equidi, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;
d) (soppressa).
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità.
3. I trattamenti di cui al comma 1 devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
b) natura del trattamento;
c) denominazione del medicinale veterinario;
d) data di inizio e fine trattamento;
e) identificazione degli animali trattati;
f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), il trattamento terapeutico è vietato negli animali da produzione, nonché in quelli da riproduzione a fine carriera.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Deroghe al divieto di somministrazione). - 1.
In deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e fatto salvo il divieto dell'art. 2, sono consentiti:
a) la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;
b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena;
c) (soppressa).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 3.
3. Il trattamento zootecnico è comunque vietato per gli animali da produzione, nonché per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 6 (Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio). - 1. Non possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:
a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione è superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonché i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CE) n. 726 del 2004, le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, né esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;
b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione è superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Registro). - 1. Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3 è riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorità, su stampa, se la registrazione è effettuata con sistema computerizzato.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 10 (Divieti all'importazione). - 1. È vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione:
a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati:
1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;
2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;
b) carni o prodotti ottenuti da animali destinati al consumo umano la cui importazione è vietata ai sensi della lettera a).».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari). - 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'art. 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d).».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 20 (Prelievi ufficiali). - 1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori autorizzati; le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all'art. 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, e all'art. 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009.
2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato.
3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato.
4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».