stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 522

Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 1994, n. 102 (in G.U. 15/02/1994, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2020
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonché degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (2)
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli. Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (2)
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la disposizione che modifica i commi 1 e 2 del presente articolo lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli".