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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480

Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 1994, n. 63 (in G.U. 28/01/1994, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1994)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-1-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:
" 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere
((lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione))
sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.