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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2010
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  12-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;
Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, così come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;
c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.
2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».
3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonché dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata).».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante. «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore della Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, è allegata alla legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 5 della su indicata legge è il seguente:
«Art. 5. - 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica».
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»:
«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.».
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. (Soppresso).
6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»,è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 11 luglio 2002, n. 148, è il seguente:
«Art. 2. - 1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilatelari in materia.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si vedano le note alle premesse.