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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493

Interventi per la Torre di Pisa.

note: Entrata in vigore della legge: 25/12/1992
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-12-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi per la Torre di Pisa
1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.
2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.
3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede:
a) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento alla rubrica Ministero dei lavori pubblici: "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale";
b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8100 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990 (Interventi urgenti per la Torre di Pisa) è il seguente: "Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.L. n. 279/1990 è entrato in vigore il 5 ottobre 1990.