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REGIO DECRETO 24 novembre 1881, n. CCCLXIV (364)

Che erige in ente morale l'opera pia De Cupis in Roma. (8100364R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1882
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-1-1882

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del presidente della conferenza di San Nicola degli infermi in Roma, amministratore dell'opera pia ivi fondata a favore dei poveri delle quattro parrocchie di san Giovanni dei Fiorentini, dei SS. Celso e Giuliano, di santa Lucia del Gonfalone e di santa Caterina della Rota, dal fu Salvatore De Cupis, con testamento olografo del 26 agosto 1880 in atti di notaro Feliciano De Luca; la qual domanda è intesa ad ottenere la erezione della opera pia, medesima in ente morale;
Visto il citato testamento e gli atti relativi, dai quali risulta che l'asse ereditario disposto dal benefico fondatore per la istituzione della predetta opera pia ammonta, dedotte le passività, alla somma di L. 106,201.35;
Visto il voto della deputazione provinciale;
Viste le leggi 5 giugno 1850, sulla capacità di acquistare dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;

Udito

il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'opera pia De Cupis, come sopra fondata nella città di Roma, è eretta in ente morale ed è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal suo fondatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1881.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1881

Reg. 117 Atti del Governo a f. 71. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

Depretis.