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REGIO DECRETO 8 dicembre 1881, n. CCCLXX (370)

Che autorizza la Società nazionale per gazometri e acquedotti, ad emettere n. 1000 obbligazioni da lire 1000 ciascuna. (8100370R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1882
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-1-1882

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda di autorizzazione per emissione di obbligazioni, deliberata nell'assemblea generale del 6 marzo 1881 dagli azionisti della società anonima per azioni al portatore, stabilita in Pisa col nome di Società nazionale per gazometri ed acquedotti;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione di detta Società in data 9 ottobre 1881;
Visto lo statuto della Società e i reali decreti che la riguardano del 5 novembre 1868, numero MMLXXII, del 2 dicembre 1877, n. MDCCLV, e dell'11 luglio 1880, n. MMDCXXIX;
Visto il titolo VII libro I del codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Società nazionale per gazometri ed acquedotti, sedente in Pisa, è autorizzata ad emettere n. 1000 obbligazioni in oro del valore nominale di lire 1000 ciascuna, fruttanti l'interesse del 5% divise in 5 serie di 200 obbligazioni ognuna, e rimborsabili in 5 anni a cominciare dal 1890 in ragione di una serie per anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1881.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1881

Reg. 117 Atti del Governo a f. 84. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli G. Zanardelli.

Berti.