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LEGGE 31 dicembre 1996, n. 668

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1997
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo ed all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 288 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 391 del 1996, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è il seguente:
"Art. 1 (Elezioni dei COMITES)). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'art. 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 368 del 1989, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, è il seguente:
"Art. 5. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.
2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati".