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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 666

Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 14-1-1997
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-1-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.a., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK ________