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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 444

Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 7-1-1999
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fondo speciale per l'apertura dei teatri
1. Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo".
3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La relazione è trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariti il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", come modificato dalla presente legge, così recita:
"Art. 4 (Intervento su immobili adibiti a teatri). - 1.
In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo".
- L'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico", così recita:
"Art. 2. - I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di "intervento" così alimentato:
a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;
b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;
c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.
Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata:
1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;
2) per altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.
La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.
Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.
I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27 con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.
Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo".