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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. (18G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-6-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;
Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso;
(( Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) ));
Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
(( Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ));
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);
Vista la legge del 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto e regolamenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti:
a)
(( regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) ))
;
b)
(( regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ))
;
c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.
2. Il presente decreto non si applica ai materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, né ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento ai sensi delle vigenti disposizioni.