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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1313

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, c successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 36. - È sostituito dal seguente:
"Presso la facoltà sono costituiti i seguenti istituti scientifici:
1) istituto di scienze economiche;
2) istituto di materie giuridiche;
3) istituto di ragioneria;
4) istituto di tecnica economica;
5) istituto di merceologia;
6) istituto di matematica finanziaria;
7) istituto di statistica;
8) istituto di geografia, economica.
Attuale art. 73. - All'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto n. 30. Istituto di microbiologia.
Attuale art. 176. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo è aggiunto quello di:
Diritto penale romano.
All'attuale art. 267 relativo alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche è soppressa la parola "costitutivi" ed è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il corso degli studi per ciascun allievo è stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al ramo in cui egli intende perfezionarsi".
Attuale art. 277. - È soppresso il "corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 47. - FRASCA