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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1999, n. 444

Regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli scientifici nazionali e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2000)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenenti le norme di delega per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica, nonché degli organismi, strumenti e procedure e visti i relativi decreti legislativi di riordino dei singoli enti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, a 204, con il quale, in esecuzione della predetta delega, sono state emanate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'istituzione dei Consigli scientifici nazionali (CSN), e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST);
Considerato che il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998 rimette a uno o più regolamenti,da emararsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle aree di riferimento, del numero e della composizione dei CSN e dell'AST e delle modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, nonché l'individuazione delle rispettive sedi e dei supporti organizzativi e tecnici;
Considerata l'esigenza di procedere alla istituzione dei CSN e dell'AST allo scopo di consentire ai predetti organismi di espletare i propri compiti istituzionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione dei Consigli scientifici nazionali
1. Sono costituiti sei Consigli scientifici nazionali (CSN) per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
1) scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche;
2) scienze tecnologiche;
3) scienze dell'ambiente e della vita;
4) scienze della salute;
5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:
6) scienze umanistiche e beni culturali.
2. Ogni Consiglio è costituito da 7 componenti, dei quali:
a) 5 eletti dai professori e ricercatori universitari;
b) 2 eletti dai dirigenti di ricerca e tecnologi, primi ricercatori e tecnologi, ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché dai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dello stesso INGV e dagli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'Istituto di astrofisica (INAF). Per 1'elezione dei componenti del Consiglio afferente all'area n. 6 (scienze umanisiche e beni culturali) l'elettorato attivo e passivo è esteso ai dipendenti che svolgono attività di ricerca negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 4 del decreo legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d), e dell'art. 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: a)-c) (omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".
"Art. 18. - Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b)-c) (omissis);
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca".
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).
3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:
a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;
c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;
e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. I consigli e l'assemblea:
a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;
b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Abrogata)".