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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. 1124

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-7-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Dopo l'art. 60, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con l'intitolazione "Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali":

NORMATIVA GENERALE
SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 61. - Nell'Università di Trento sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

informatica.

Art. 62. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.
Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato a norma del precedente art. 20.
Art. 63. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
Art. 64. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.
Art. 65. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.
Art. 66. - Il direttore ha la responsabilità della scuola.
È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.
In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.
Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.
Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 67. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
Art. 68. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
Art. 69. - Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.
La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.
Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.
Art. 70. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
Art. 71. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.