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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica. (10G0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2010
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, è aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Edilizia residenziale pubblica). - 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi:
a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.
2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica

nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
Il testo delle note è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1982, n. 114.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 è citato nelle note alle premesse.