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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994, n. 767

Modificazione al regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-1995
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, recante regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
Vista la deliberazione dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza in data 19 novembre 1992;
Vista la proposta del comandante generale della Guardia di finanza;
Ritenuto necessario modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, allo scopo di consentire, tra l'altro, ai consigli di amministrazione dei suddetti enti, di variare, per commisurarla alle disponibilità finanziarie, la misura dell'indennità di liquidazione annuale di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, da corrispondere agli aventi diritto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, n. 586, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I consigli di amministrazione dei due enti, valutata la consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entità delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi:
a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai fondi di riserva;
b) determinare la percentuale di tali fondi da impiegare rispettivamente per le finalità di cui al comma secondo;
c) diminuire la misura della liquidazione da erogare, calcolata ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare nel bilancio di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte dei fondi di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze.".

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995

Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 23, 33 e 34 del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, è il seguente:
"Art. 23. - È istituito, presso il comando generale della regia guardia di finanza, un 'Fondo di previdenza sottufficiali e appuntatì al quale è affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio di previdenza indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
Al 'Fondo previdenza sottufficiali e appuntatì è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.
Agli effetti tributari si applicano al 'Fondo previdenza sottufficiali e appuntatì le disposizioni vigenti per l'opera di previdenza".
"Art. 33. - È istituita, presso il comando generale della regia guardia di finanza, una 'Cassa ufficialì, alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al 'Fondo massa della regia guardia di finanzà.
Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per l'amministrazione di detta cassa - è sostituito il consiglio di amministrazione della 'Cassa ufficialì di cui al successivo art. 34".
"Art. 34. - Alla 'Cassa ufficialì è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze.
L'amministrazione della 'Cassa ufficialì e il controllo sulle operazioni e sui bilanci, sono rispettivamente attribuiti al consiglio e al comitato di cui al precedente art. 27".
- La legge n. 1326/1961 reca modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. Si trascrive il testo del relativo art. 4:
"Art. 4. - Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dagli enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per il testo vigente dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 586/1994 si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 586/1964, come sopra modificato, è il seguente:
"Art. 3. - Dalle entrate annuali di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza, è dedotta una somma pari al 5% per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media di tali entrate nel triennio precedente. I consigli di amministrazione dei due enti possono stabilire che i rispettivi fondi di riserva siano portati ad una consistenza maggiore, purché questa non superi il triplo del minimo anzidetto. Fino al raggiungimento dei limiti suddetti sono utilizzati gli eventuali avanzi di gestione risultanti alla fine di ogni esercizio.
I fondi di riserva sono impiegati:
a) per integrare la liquidazione spettante per ogni anno di servizio quando risulti di misura inferiore di almeno il 15% a quella erogata nell'esercizio precedente;
b) per far fronte a maggiori erogazioni determinate da cessazioni dal servizio superiori alla media triennale calcolata nelle previsioni.
I fondi di riserva, se vengono diminuiti per qualsiasi ragione devono essere reintegrati a norma del primo comma.
I consigli di amministrazione dei due enti, valutata la consistenza dei rispettivi fondi di riserva e l'entità delle entrate e delle spese preventivate per l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione, possono, ispirandosi anche a criteri perequativi:
a) aumentare la percentuale delle entrate annuali da assegnare ai fondi di riserva;
b) determinare la percentuale di tali fondi da impiegare rispettivamente per le finalità di cui al comma secondo;
c) diminuire la misura della liquidazione da erogare, calcolata ai sensi dell'art. 2, qualora l'importo complessivo da destinare nel bilancio di previsione per soddisfare l'esigenza non trovi copertura con le entrate preventivate ed eventualmente con la parte dei fondi di riserva disponibili, in una previsione almeno triennale.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze".