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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 208

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/6/2006
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-6-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La regione, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto speciale e del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali, d'assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, può disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio regionale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi volti a garantire ai cittadini l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.
2. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi, nonché di gestione dei fondi di cui al comma 1, anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.
3. La regione può altresì avvalersi, con oneri a suo carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze

Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 4 del 1948, è il seguente:
"Art. 3. - La regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichità e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
- Il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2801, n. 248), è il seguente:
"Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.".
- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale può essere costituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.
2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai Dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche.".