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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1148

Gestione da parte del Ministero della pubblica istruzione in via transitoria, dei convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-6-1982

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto l'art. 1-octies, comma secondo, della suddetta legge di conversione n. 641/1978, il quale, da una parte, provvede alla statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti, e, dall'altra, affida al Ministero della pubblica istruzione la gestione, in via transitoria, dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti, fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero medesimo;
Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concernente l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Considerato che nei predetti convitti per sordomuti sono ospitati alunni frequentanti scuole di ordine e grado diversi, a simiglianza di quanto avviene nei convitti nazionali;
Considerato peraltro che, ai sensi del citato articolo 1-octies, comma secondo, la gestione dei predetti convitti per sordomuti da parte del Ministero della pubblica istruzione verrà a cessare con l'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero medesimo, che, come è nota, sono prevalentemente convitti nazionali;
Ritenuta la necessità, per l'attuazione del citato art. 1-octies, comma secondo, di stabilire le modalità per l'esercizio della gestione dei predetti convitti per sordomuti, sulla base delle disposizioni che disciplinano il funzionamento di analoghe strutture convittuali statali;
Considerato che i predetti convitti per sordomuti possono essere assimilati ai convitti nazionali, sia perché ospitano alunni frequentanti scuole di ordine e grado diversi, sia perché è da ritenere che il legislatore nel rinviare alla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero, abbia inteso riferirsi soprattutto ai convitti nazionali e che, conseguentemente, abbia voluto che nel medesimo contesto normativo venisse disciplinata la gestione definitiva dei predetti convitti per sordomuti;
Ritenuto per le ragioni sopraesposte di dover provvedere alla gestione transitoria dei convitti per sordomuti dell'Ente nazionale sordomuti secondo le disposizioni vigenti per la gestione dei convitti nazionali;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;


Decreta:


I convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti sono gestiti, in via transitoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-octies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, dal Ministero della pubblica istruzione fino all'entrata in vigore della legge sulla disciplina dei convitti gestiti dal Ministero medesimo.
I convitti di cui al precedente comma sono i seguenti:
convitto per sordomuti di Gallina (Reggio Calabria);
convitto per sordomuti di Marsala (Trapani);
convitto per sordomuti di Novara;
convitto per sordomuti di Padova;
convitto per sordomuti di Palermo;
convitto per sordomuti di Roma;
convitto per sordomuti di Torino.
La gestione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e relativo regolamento approvato con regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, e nel regolamento di contabilità dei convitti nazionali approvato con regio decreto 30 aprile 1931, n. 854.
Presso ciascun convitto è costituito ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, un consiglio di amministrazione, integrato da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e da un rappresentante del comune in cui ha sede il convitto, come previsto dall'art. 1-octies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
A ciascun convitto è preposto, ai sensi dell'art. 131 del citato regio decreto n. 1054/1923, un rettore, che ne ha la rappresentanza legale.
Al personale direttivo ed educativo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
Gli organici del personale direttivo, educativo, amministrativo ed ausiliario sono determinati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia per i convitti nazionali.
La gestione decorre dal 1 settembre 1978.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982

Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 113