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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 luglio 1947, n. 1878

Modalità per la delega di firma "per il Ministro" ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-8-1948

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, contenente norme per l'organizzazione del Ministero della difesa;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


In conformità di quanto già previsto con regio decreto 17 agosto 1928, circa la delega della facoltà di assumere impegni sul bilancio del soppresso Ministero della guerra, le modalità per la delega di firma "per il Ministro" presso il Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito - rimangono stabilite come dai seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.