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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009, n. 126

Regolamento recante: «Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti». (09G0135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/9/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2016)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  9-9-2009

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 5 ottobre 2004, n. 255, recante «Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine»;
Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge, che prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del premio intitolato a Giacomo Matteotti da assegnare, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti;
Ritenuto di dover modificare le modalità ed i criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Premio Giacomo Matteotti
1. Il presente decreto disciplina le modalità e i criteri per l'assegnazione del Premio «Giacomo Matteotti», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 5 ottobre 2004, n. 255 (Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine):
«3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
4. Il premio di cui al comma 3 è assegnato, a decorrere dall'anno 2005, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) saggistica;
b) opere letterarie e teatrali;
c) tesi di laurea».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 72, abrogato dal presente decreto, recava: «Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del premio Giacomo Matteotti».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».