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LEGGE 3 agosto 2009, n. 111

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». (09G0120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2009
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  23-8-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del premio Arca dell'arte
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale.
Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.
2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:
a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale;
b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte;
c) segnalare le figure che nell'esercizio di attività di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte.
3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.
5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.