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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 618

Regolamento recante modificazioni alle condizioni generali di oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1996
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-12-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64, recante approvazione delle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Alle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.
2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Appaltatore del servizio). - Il servizio di cui all'articolo 1 viene concesso in appalto ad imprese che siano iscritte all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e che, per provata capacità professionale e per notoria dirittura morale, diano pieno affidamento di assolvere il proprio compito e di adempiere ai sottospecificati obblighi, che sono inerenti al servizio loro affidato".
3. Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Sulla quota fissa per giornata di presenza o sulla tariffa base stabilita dal Ministero per l'appalto, a seconda del sistema adottato per la determinazione del corrispettivo all'assuntore, i concorrenti presenteranno la loro offerta di ribasso o di aumento ragguagliata a un tanto per cento lire".
4. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
" a) il contratto ha durata annuale ed è normalmente rinnovabile fino a un massimo di quattro anni, in ogni caso, valutate le condizioni di convenienza e di pubblico interesse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'appalto assunto da una ditta individuale cessa comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'età prevista dalla legge quale limite massimo dell'età lavorativa".
5. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
"e-bis) il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali il cui titolare raggiunga il limite di età lavorativa previsto dalla legge nel corso dell'anno in cui è indetta la gara".
6. Il n. 5 del primo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"5) ad assumere un lavorante per ogni gruppo o frazione di gruppo di uomini di truppa in forza e presenti al Corpo o all'ente la cui entità sarà stabilita dal Ministero ed a subordinare l'ammissione dei singoli lavoranti al gradimento del comandante".
7. Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Le tariffe, limitatamente al servizio reso nella nuova località, saranno aumentate del 50 per cento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1996

Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 7

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".