stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 21 giugno 1967, n. 1

Estradizione per i delitti di genocidio.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE