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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 172

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano. (11G0213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2011
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, dopo la parola: «Marebbe» le seguenti parole: «, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ).».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Palma, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Palma

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105, come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 32 (Disposizioni varie). - 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.
2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.
3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino.
La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ).
4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana.
Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina.
Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti.
5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.
6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, si veda nelle note alle premesse.