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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1206

Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima e del S.I.N.D.I.F.E.R., nonché quello con l'U.S.F.I. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, recante norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; Decreta:

Art. 1



A) Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) ispettore capo sup. r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; ispettore, segretario superiore di 1a
classe e qualifiche equiparate; segretario superiore e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate; capo stazione superiore e qualifiche equiparate. . . . . . . . L. 680
2) rimanente personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500

B) In correlazione con le nuove misure dell'indennità stabilite al precedente punto A), sono rideterminate le indennità sostitutive dell'indennità di missione, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.
C) Le misure del premio orario di presenza a bordo, stabilite al punto B) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono fissate come segue:

comandante e direttore di macchina . . . . . . . . . . . . L. 550 primo ufficiale navale, primo ufficiale di macchina e primo
ufficiale
marconista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 510 ufficiale navale, ufficiale di macchina e ufficiale marconista .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 nostromo, capo motorista, capo elettricista. . . . . . . . L. 390 carpentiere, motorista, elettricista . . . . . . . . . . . L. 370 marinaio e ingrassatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360 carbonaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 290

D) A decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure orarie dell'indennità di cui ai precedenti punti A), B) e C) possono essere rideterminate, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sui detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire dieci.
E) Per il personale della linea le distanze di cui al terzo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono comunque computate dal punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra ovvero dai termini del tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza qualora esplichi servizio permanente di guardalinea.
F) I limiti minimi di durata di cui al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabiliti in quattro ore.
G) Al dipendente inviato in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale rivestito delle qualifiche di ispettore capo superiore e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento e di ispettore capo aggiunto e di seconda categoria per tutto il rimanente personale. In tali casi l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa.