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LEGGE 19 novembre 1998, n. 404

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  10-12-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.
3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:
a) dollari USA 5.175.750, quale basic contribution, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;
b) dollari USA 38.805.760, quale supplemental contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;
c) dollari USA 2.083.333, quale special contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 13 aprile 1977, n. 191, reca: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione".