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LEGGE COSTITUZIONALE 10 novembre 1971, n. 1

Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Testo in vigore dal:  20-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1


All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica".
Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.