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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1115

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 430 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Titolo XXIV
CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Art. 431. - Il centro per la storia dell'Università di Padova, con sede presso l'archivio antico dell'Università stessa, ha il fine di promuovere con rigore scientifico la conoscenza della storia dell'Università di Padova dalle origini ai nostri giorni e dei suoi rapporti con la cultura italiana ed europea.
Art. 432. - Per raggiungere questo fine il centro cura:
a) la conservazione, l'ordinamento, l'incremento e la consultazione degli archivi dell'Università nell'ambito delle vigenti disposizioni, nonché la riproduzione in microfilms o con altri sistemi fotomeccanici, delle varie fonti manoscritte disperse in Italia e all'estero;
b) la conservazione, la riproduzione fotografica e la schedatura di epigrafi e qualsiasi cimelio, esistenti in sede e fuori sede;
c) la conservazione, l'incremento e la schedatura di una raccolta bibliografica specializzata e di una raccolta iconografica;
d) la conservazione, l'incremento e la schedatura del medagliere;
e) la promozione tra gli studenti universitari ed i giovani laureati di ricerche originali sulla storia dell'Università, procurando e destinando i mezzi occorrenti allo scopo (quali i premi per le migliori tesi di laurea, borse di studio, i contributi di ricerca);
f) la pubblicazione di monografie e di quanto altro possa contribuire alla conoscenza della storia dell'Università.
Art. 433. - Al raggiungimento del suo fine istituzionale, mediante le attività di cui al precedente articolo, il centro provvede con lo stanziamento annualmente assegnatogli dal consiglio di amministrazione dell'Università, oltre che con eventuali sovvenzioni di enti e di singoli, da iscrivere nel bilancio dell'Università.
Art. 434. - Sono organi del centro;
a) l'assemblea generale, presieduta dal rettore o da un suo delegato, inizialmente composta dai membri già facenti parte del comitato per la storia dell'Università di Padova, e successivamente integrata da docenti universitari e studiosi eletti dall'assemblea stessa fra coloro che abbiano contribuito o contribuiscano al progresso della conoscenza della storia dell'Università di Padova;
b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione, a maggioranza assoluta, dall'assemblea generale, scelto tra i docenti dell'assemblea stessa;
c) il consiglio direttivo, presieduto dal direttore del centro, e composto oltre che dal direttore, da quattro consiglieri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea generale;
Il direttore e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Sono competenze dell'assemblea:
a) l'approvazione della relazione scientifico-organizzativa per l'anno trascorso e dei programmi annuali o pluriennali di attività del centro, nonché del rendiconto delle spese e del bilancio preventivo, presentati dal consiglio direttivo;
b) l'elezione dei nuovi membri dell'assemblea generale e dei membri elettivi del consiglio direttivo;
c) la proposta al consiglio direttivo di iniziative, attività, collaborazioni, che più efficacemente contribuiscano al raggiungimento del fine proprio del centro.
Sono competenze del consiglio direttivo:
a) la predisposizione dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi;
b) la redazione della relazione scientifico-organizzativa dell'anno trascorso e la formulazione dei programmi annuali o pluriennali di attività del centro.
Art. 435. - I programmi annuali e pluriennali di attività del centro sono approvati dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1982

Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 187