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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1152

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-3-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1028, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1 ottobre 1931, n. 1329, 22 ottobre 1931, n. 1754, 22 ottobre 1932, n. 2090, 26 ottobre 1933, n. 2391, 27 dicembre 1934, n. 2419, 1 ottobre 1936, n. 2498, 27 ottobre 1937, n. 2619, 20 aprile 1939, n. 1350, 26 ottobre 1939, n. 1734, 26 ottobre 1940, n. 2069, 4 maggio 1942, n. 565, 24 luglio 1942, n. 949, 24 agosto 1942, n. 1098, decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1917, n. 461, 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
Gli articoli dal n. 106 al n. 119 vengono sostituiti dai seguenti:

TITOLO

XI Facoltà di ingegneria

Art. 1

Art. 106. - Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:
a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);
b) laurea in ingegneria industriale (sottoscrizioni: meccanica, elettrotecnica, chimica);
c) laurea in ingegneria mineraria.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre avere superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.
Art. 107. - Fanno parte della Facoltà i seguenti Istituti:
1 - Istituto di architettura e urbanistica presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) architettura tecnica;
b) architettura e composizione architettonica;
c) tecnica urbanistica.
2. - Istituto di chimica applicata ed industriale presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) chimica applicata con laboratorio;
b) chimica industriale con laboratorio;
c) chimica analitica con laboratorio;
d) chimica organica con laboratorio;
e) chimica fisica;
f) elettrochimica;
g) impianti industriali chimici;
h) tecnologie generali.
3. - Istituto di costruzioni stradali e ferroviarie presso il quale si svolge l'insegnamento di costruzioni stradali e ferroviarie con laboratorio.
4. - Istituto di elettrotecnica (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) comunicazioni elettriche;
b) costruzione di macchine elettriche;
c) elettrotecnica;
d) impianti industriali elettrici;
e) misure elettriche;
f) radiotecnica.
5. - Istituto di fisica tecnica presso il quale si svolge l'insegnamento di fisica tecnica con laboratorio.
6. - Istituto di geologia applicata (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) geofisica mineraria;
b) geologia applicata;
c) giacimenti minerari.
7. - Istituto di idraulica (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) costruzioni idrauliche;
b) costruzioni marittime;
c) idraulica;
d) impianti speciali idraulici.
8. - Istituto di macchine e di tecnologie meccaniche (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) costruzione di macchine;
b) disegno di macchine e progetti;
c) impianti industriali meccanici;
d) macchine;
e) meccanica applicata alle macchine;
h tecnologie speciali meccaniche.
9. - Istituto di metallurgia (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) metallurgia e metallografia;
b) tecnologie speciali chimiche.
10. - Istituto di miniere (con laboratorio) presso il quale si svolge l'insegnamento di arte mineraria.
11. - Istituto di scienza delle costruzioni (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) costruzioni di legno, ferro, cemento armato;
b) costruzioni di ponti;
c) scienza delle costruzioni.
12. - Istituto di topografia geodesia (con laboratorio) presso il quale si svolge l'insegnamento di topografia con elementi di geodesia.
13. - Istituto di trasporti presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
a) tecnica ed economia dei trasporti;
b) trazione elettrica.
Art. 108. - La sezione di ingegneria civile, suddivisa nelle tre sottosezioni, edile, idraulica e trasporti, comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:
A. - Insegnamenti comuni a tutte e tre le sottosezioni:
1) architettura, tecnica, (biennale per la sola sottosezione edile);
2) chimica applicata;
3) costruzioni di legno ferro, cemento armato;
4) costruzioni stradali e ferroviarie;
5) elettrotecnica;
6) estimo civile e rurale;
7) fisica tecnica;
8) idraulica;
9) macchine;
10) materie giuridiche ed economiche;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) scienza delle costruzioni;
13) tecnologie generali;
14) topografia con elementi di geodesia.
B. - Insegnamenti particolari per le singole sottosezioni:
a) sottosezioni edile;
15) architettura e composizione architettonica;
16) tecnica urbanistica;
b) sottosezione idraulica;
15) costruzioni idrauliche;
16) impianti speciali idratilici;
c) sottosezione trasporti:
15) costruzione di ponti;
16) tecnica ed economia dei trasporti.
Art. 109. - La sezione di ingegneria industriale, suddivisa nelle tre sottosezioni, chimica, elettrotecnica e meccanica, comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:
A. - insegnamenti comuni alle tre sottosezioni:
1) architettura tecnica;
2) chimica applicata;
3) chimica industriale;
4) costruzione di macchine;
5) elettrotecnica;
6) fisica tecnica;
7) idraulica;
8) macchine;
9) materie giuridiche ed economiche;
10) meccanica applicata alle macchine;
11) scienza delle costruzioni;
12) tecnologie generali;
13) topografia con elementi di geodesia.
B. - Insegnamenti particolari per le singole sottosezioni:
a) sottosezione chimica:
14) chimica fisica;
15) impianti industriali chimici;
b) sottosezione elettrotecnica:
14) costruzione di macchine elettriche;
15) impianti industriali elettrici;
c) sottosezione meccanica:
14) disegno di macchine e progetti;
15) impianti industriali meccanici.
Art. 110. - La sezione di ingegneria, mineraria comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:
1) architettura tecnica;
2) arte mineraria;
3) chimica applicata;
4) elettrotecnica;
5) fisica tecnica;
4) geologia;
7) giacimenti minerari;
8) idraulica;
9) macchine;
10) materie giuridiche ed economiche;
11) metallurgia e metallografia;
12) meccanica applicata alle macchine;
13) paleontologia;
14) petrografia;
15) scienza delle costruzioni;
16) tecnologie generali;
17) topografia con elementi di geodesia.
Art. 111. - Sono insegnamenti complementari i seguenti:
1) Architettura e composizione architettonica - 2) Arte mineraria - 3) Chimica analitica - 4) Chimica fisica - 5) Chimica industriale - 6) Chimica organica - 7) Comunicazioni elettriche - 8) Costruzione di macchine - 9) Costruzione di macchine elettriche - 10) Costruzione di ponti - 11) Costruzioni idrauliche - 12) Costruzioni di legno, ferro, cemento armato - 13) Costruzioni marittime - 14) Costruzioni stradali e ferroviarie - 15) Disegno di macchine e progetti - 16) Elettrochimica - 17) Estimo civile e rurale - 18) Geofisica mineraria - 19) Geologia applicata - 20) Giacimenti minerari - 21) Igiene applicata - 22) Impianti industriali chimici - 23) Impianti industriali elettrici - 24) Impianti industriali meccanici - 25) Impianti speciali idraulici - 26) Metallurgia e metallografia - 27) Misure elettriche - 28) Paleontologia - 29) Petrografia - 30) Radiotecnica - 31) Tecnica ed economia dei trasporti - 32) Tecnica urbanistica - 33) Tecnologie speciali (meccaniche) - 34) Tecnologie speciali (chimiche) - 35) Trazione elettrica.
Per ogni sezione o sottosezione sono da considerarsi complementari tutti gli insegnamenti di cui sopra il eccezione, naturalmente, di quelli che figurano fra i fondamentali della sezione o sottosezione medesima.
Art. 112. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono di regola integrati da esercitazioni.
Art. 113. - All'atto dell'iscrizione al 1° corso lo studente deve dichiarare quali siano la sezione e la sottosezione che intende seguire.
Art. 114. - Ai fini della propedeuticità degli esami delle diverse materie di insegnamento vale la seguente tabella:
Non si puo essere am- Se non si e superato l'e
messi a sostenere l'e- same di:
same di:

Architettura e composi- Architettura tecnica I
zione architettonica
Architettura tecnica I Scienza delle costruzioni
Architettura tecnica II Architettura e composizione ar-
chitettonica, Costruzioni di
legno, ferro, cemento armato
Chimica applicata Tecnologie generali - Fisica
tecnica
Chimica industriale Chimica applicata e, per la sot-
tosezione chimica, Chimica fi-
sica
Comunicazioni elettriche Elettrotecnica
Costruzione di macchine Scienza delle costruzioni, Mac- chine
Costruzione di macchine Elettrotecnica
elettriche
Costruzione di ponti Scienza delle costruzioni
Costruzioni idrauliche Idraulica, Scienza delle costru- zioni
Costruzioni di legno, Scienza delle costruzioni
ferro, cemento armato
Costruzioni marittime Idraulica, Scienza delle costru- zioni

Costruzioni stradali e Scienza delle costruzioni, Topo- ferroviarie grafia con elementi di geodesia
Elettrochimica Chimica fisica
Elettrotecnica Fisica tecnica
Geologia Petrografia
Giacimenti minerari Petrografia
Idraulica Fisica tecnica

Impianti industriali chi- Chimica applicata, Chimica fisi- mici ca, Chimica industriale, Elet-
trotecnica, Macchine, Scienza
delle costruzioni
Impianti industriali e- Macchine, Elettrotecnica
lettrici
Impianti industriali Macchine
meccanici
Impianti speciali idraulici Idraulica, Macchine
Macchine Idraulica, Meccanica applicata
alle macchine, Scienza delle
costruzioni, Tecnologie gene- rali
Metallurgia e metallogra- Chimica applicata e, per le sot- fia
tosezioni chimica e meccanica, Chimica fisica
Misure elettriche Elettrotecnica
Paleontologia Petrografia
Radiotecnica Elettrotecnica
Tecnica ed economia dei Macchine, Elettrotecnica
trasporti

Tecnologie speciali (mec- Chimica fisica, Meccanica appli- caniche) cata alle macchine, Scienza
delle costruzioni, Tecnologie
generali
Tecnologie speciali chi- Chimica applicata
miche
Trazione elettrica Tecnica ed economia dei traspor- ti

Art. 115. - Gli esami speciali consistono in prove orali che possono essere integrate da prove scritte, grafiche e pratiche, secondo modalità che per ciascuna prova vengono stabilite dal Consiglio di facoltà.
Nella votazione deve essere tenuto conto dei disegni e dei progetti compiuti durante l'anno accademico, dei risultati delle prove scritte e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni di laboratorio e di campagna.
Art. 116. - Per essere ammessi agli esami di laurea gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi ed a superare gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali indicati negli articoli 108, 109, 110 ed a quelli complementari nel numero minimo di due per la sezione civile, sei per la sezione industriale e quattro per la sezione mineraria.
I laureandi in ingegneria mineraria, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Consiglio di facoltà, debbono aver trascorso un periodo di almeno un mese di tirocinio pratico presso un'azienda mineraria ed esibire una relazione del tirocinio fatto.
Art. 117. - L'esame di laurea consiste:
a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria civile, industriale o mineraria (tesi di laurea);
b) nella esecuzione di due prove, l'una di carattere generale, l'altra specifica nel campo degli insegnamenti della sezione e sottosezione cui appartiene il candidato.
Le modalità delle prove vengono stabilite dal Consiglio di facoltà;
c) in una prova orale comprendente la discussione sul progetto presentato come tesi di laurea, nonché sulle prove di cui in b) con richiami ai vari insegnamenti della (Facoltà.
Art. 118. - La Facoltà può avvalersi degli insegnamenti di geologia, paleontologia e petrografia che si svolgono negli Istituti di mineralogia e di geologia della Facoltà di scienze.
Art. 119. - Il programma degli studi che devono essere compiuti e degli esami che devono essere sostenuti presso la Facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere viene per ciascuno di essi determinato dal Consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Corpo delle miniere.
Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124 sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950

Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 11. - FRASCA