stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. 314

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2020)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-3-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorità:
a) al personale che ricopre gli incarichi indicati all'articolo 2, comma 1;
b) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 1;
c) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 2;
d) al personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 5, comma 1.
3. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti lagislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)-b) (omissis);
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.».
- La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani».
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
«Art. 18 (Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilita). - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.
5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.
7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.».