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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 287

Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2006
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-12-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina per l'attuazione della disposizione di cui al citato comma 52 e per la ripartizione del fondo;
Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ripartizione del fondo
1. Il fondo di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripartito tra gli enti locali, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa trasmissione da parte degli enti stessi della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno finanziario 2005, spettante a ciascun ente avviene in unica soluzione.
3. Nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile, il riparto è disposto in misura proporzionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).».
- Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2003, n. 291, reca: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80».
- Il testo dell'art. 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario), è il seguente:
«52. Ai fini del comma 2, dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario), è il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 1, comma 52, della citata legge n. 311 del 2004 e per l'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano le note alle premesse.