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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935, n. 2482

Disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le Forze armate, allestite dall'industria privata. (035U2482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 marzo 1936, n. 698 (in G.U. 05/05/1936, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-3-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi portatili da fuoco, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1924-II, n. 2121, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3152;
Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925-III, n. 714, contenente nuove disposizioni sulla prova obbligatoria delle armi portatili da fuoco, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di sottoporre al controllo degli organi tecnici dipendenti dal Ministero della guerra le armi dei modelli regolamentari delle Forze armate comunque allestite dall'industria privata;
Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le armi dei modelli regolamentari delle Forze armate allestite dall'industria privata e quelle comunque esistenti presso enti vari dovranno essere collaudate presso le fabbriche d'armi dipendenti dal Ministero della guerra.

Il collaudo subito dovrà risultare da apposito marchio impresso dallo stabilimento che l'ha eseguito e da un certificato di prova rilasciato dallo stabilimento stesso.