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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1167

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-4-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

Art. 1

Art. 19. - Nel penultimo comma, sostituire le parole "alla fine del triennio" con "alla fine di ogni anno".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia, della musica";
"Filologia, bizantina";
"Biblioteconomia e bibliografia";
"Storia dell'arte mussulmana e copta".
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia della filosofia medioevale".
Art. 37. - Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli arti coli successivi.
"Gli insegnamenti di letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filologia romanza, storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un esame alla, fine di ciascun anno di corso".
Art. 60. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica", di "geometria" e di "disegno" comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di "fisica sperimentale" comporta un esame teorico e due pratici".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1950

Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. - FRASCA