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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1955, n. 1516

Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-3-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


L'art. 101 del regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, modificato con decreto Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561, è sostituito dal seguente: "Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:
1) una medaglia di presenza di L. 2000 per il presidente e di L. 1500 per gli altri membri per ciascuna giornata, di adunanza;
2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennità giornaliera di L. 1000 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.
Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".